Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: Ecobonus e Sismabonus. In particolare, l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “Superbonus” del 110% legato alla riqualificazione energetica degli edifici ed all’adeguamento antisismico degli stessi. Rispetto al testo originario del D.L. n. 34/2020, è stata eliminata la disposizione secondo cui il Superbonus poteva spettare soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Pertanto, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche: per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio; per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale.
I beneficiari
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- Dai condomìni;
- Dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- Dalle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97;
- Dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- Dalle associazioni di promozione sociale (APS);
- Dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Familiari conviventi
Secondo la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori.
Partite IVA
PARTITE IVA Secondo la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, il Superbonus spetta anche per le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.
Immobili di lusso
Il Superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Nonostante tale divieto, tuttavia, secondo i tecnici in materia, con il Decreto Agosto (d.l. n. 104/2020), l’esclusione dal 110% continui ad applicarsi alle abitazioni signorili (A/1) e alle ville (A/8), come già prima previsto, ma non più ai castelli e ai palazzi di pregio (A/9) se questi sono aperti al pubblico.
L’unico proprietario di edifici plurifamiliari
La casistica degli edifici plurifamiliari detenuti da un unico proprietario è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate. Questo sia nelle FAQ pubblicate sul suo sito che nella Circolare n. 24/E/2020. La situazione classica è quella di più unità immobiliari separatamente accatastate ma detenute da un unico proprietario.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile beneficiare del Superbonus 110% in edifici plurifamiliari con unico proprietario. Questo sia per gli interventi trainanti che per quelli trainati. Secondo l’Agenzia, non è possibile beneficiare del bonus in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti” (Circolare n. 24/E/2020).